Ordinanza Protezione Civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini

Avviso ai clienti degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini


In conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini, e visto quanto disposto dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile:

  • Ocdpc n. 992 dell’8 maggio 2023, - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023- con la quale è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, con cui è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
  • Ocdpc n. 997 del 24 maggio 2023 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2023 con la quale “gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio”;
  • Ocdpc n. 1003 del 14 giugno 2023, pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 Giugno 2023, ha previsto all’Art. 8 (“Sospensione dei mutui”) che il comma 1 dell’art. 11 dell’OCDPC n. 992/2023 è stato integrato per i soggetti titolari di mutui anche “nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati”.

Ciò premesso, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, possono chiedere, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (4 maggio 2024), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La sospensione è a titolo gratuito, non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione e, pertanto, comporterà un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario. La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 15 Agosto 2023 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione ai sensi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, che attesti il danno subito, optando tra:

(1) sospensione della sola quota capitale: la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;

(2) sospensione dell’intera rata: in tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati alla banca (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativamente e limitatamente alle rate sospese. L’importo sospeso sarà restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi.

Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate o un nuovo finanziamento è possibile rivolgersi al proprio Family Banker.

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